Albo – Tasse e contributi
Il Versamento all'Ordine del contributo annuale rappresenta un preciso obbligo di legge posto espressamente al fine di provvedere "entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine" (art. 7, co. 2 del D.Lgs. luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382). Esso è dunque finalizzato alla realizzazione dell'interesse pubblico al mantenimento della struttura ordinistica e all'esercizio delle funzioni ad essa attibuite dalla legge.
Corrispondentemente, spetta all'Ordine territoriale un vero e proprio potere impositivo in merito alla determinazione della prestazione dovuta (art. 12, co. 1, lett. p del D.Lgs. 28 giugno, n. 139), nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
Sill'argomento si sono pronunciate le sezioni Unite civili della Corte di Cassazione (ordinanza n. 1782 del 26 giugno 2011) che, chiamate a risolvere una questione preventiva di giurisdizione, hanno stabilito che il "contributo" richiesto si configura come una "tassa".
A tal proposito si precisa che l'obbligo contributivo di cui all'art. 12, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 139/2005 matura per tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno sono iscritti all'albo o nell'elenco speciale (PO 59/2018).
Corrispondentemente, spetta all'Ordine territoriale un vero e proprio potere impositivo in merito alla determinazione della prestazione dovuta (art. 12, co. 1, lett. p del D.Lgs. 28 giugno, n. 139), nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
Sill'argomento si sono pronunciate le sezioni Unite civili della Corte di Cassazione (ordinanza n. 1782 del 26 giugno 2011) che, chiamate a risolvere una questione preventiva di giurisdizione, hanno stabilito che il "contributo" richiesto si configura come una "tassa".
A tal proposito si precisa che l'obbligo contributivo di cui all'art. 12, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 139/2005 matura per tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno sono iscritti all'albo o nell'elenco speciale (PO 59/2018).